Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

Art. 17-bis — Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori

((Presso il CNEL e' istituita la Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori.)) ((La Commissione nazionale permanente e' composta da:

  • a)un rappresentante del CNEL;
  • b)un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
  • c)sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori presenti presso il CNEL;
  • d)sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro presenti presso il CNEL;
  • e)tre esperti di diritto del lavoro e relazioni industriali o di gestione e organizzazione aziendale, scelti congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro presenti presso il CNEL.)) ((Il Presidente della Commissione nazionale permanente e' eletto a maggioranza tra i membri della Commissione stessa.)) ((I componenti della Commissione nazionale permanente sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su designazione degli organismi competenti, e durano in carica cinque anni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti le modalita' e i termini per la designazione e l'individuazione dei componenti di cui al comma 2, lettere c), d) ed e).)) ((La Commissione nazionale permanente:
  • a)si pronuncia con parere non vincolante su eventuali controversie interpretative che dovessero sorgere in ordine alle modalita' di svolgimento delle procedure previste nelle imprese dei diversi settori;
  • b)propone agli organismi paritetici eventuali misure correttive nei casi di violazione delle norme procedurali relative alla partecipazione dei lavoratori;
  • c)procede alla raccolta e alla valorizzazione delle buone prassi in materia di partecipazione dei lavoratori attuate dalle aziende;
  • d)redige ogni due anni una relazione, a livello nazionale, sulla partecipazione dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
  • e)presenta al CNEL proposte volte a incoraggiare la partecipazione gestionale, economica e finanziaria, organizzativa e consultiva dei lavoratori alle imprese;
  • f)raccoglie i verbali delle riunioni degli organismi paritetici.)) ((Ai componenti e ai partecipanti alle riunioni della Commissione nazionale permanente non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Il CNEL provvede al funzionamento della Commissione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica)).

Testo vigente dal 10 giugno 2025

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urn:nir:stato:legge:1986-12-30;936~art17bis · fonte su Normattiva