L'accertamento dei titoli di benemerenza dei lavoratori per il conferimento della decorazione e' fatto da una commissione nominata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e composta:

  • a)dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, o da un suo delegato, che la presiede;
  • b)dal presidente della Federazione dei maestri del lavoro d'Italia, o da un suo delegato;
  • c)dal presidente dell'Associazione nazionale dei lavoratori anziani d'azienda, o da un suo delegato;
  • d)da cinque funzionari, aventi qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione, designati rispettivamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri degli affari esteri, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e del lavoro e della previdenza sociale;
  • e)da sei membri in rappresentanza dei lavoratori dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e dei dirigenti d'azienda, designati dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
  • f)da quattro membri in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria, del commercio e dell'agricoltura, designati dalle organizzazioni sindacali su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
  • g)da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale avente qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione con la funzione di segretario della commissione. La commissione esamina le proposte gia' selezionate dagli ispettorati regionali del lavoro presso i quali e' istituita una commissione presieduta dal capo dell'ispettorato regionale o da un suo delegato e composta da:
  • a)due rappresentanti del consolato regionale della Federazione dei maestri del lavoro d'Italia;
  • b)un rappresentante regionale dell'Associazione nazionale dei lavoratori anziani d'azienda;
  • c)tre funzionari designati rispettivamente dal prefetto del capoluogo della regione, dall'ispettorato regionale dell'agricoltura e dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo della regione;
  • d)sei membri in rappresentanza dei lavoratori dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e dei dirigenti d'azienda, designati dalle organizzazioni sindacali di categoria;
  • e)quattro membri in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria, del commercio e dell'agricoltura, designati dalle organizzazioni sindacali.

Testo vigente dal 21 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-05;143~art9 · fonte su Normattiva