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Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e' composto di esperti e rappresentanti delle categorie produttive, in numero di centoundici, oltre il presidente, secondo la seguente ripartizione:

  • I)dodici esperti, qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica, dei quali:
  • a)otto nominati dal Presidente della Repubblica;
  • b)quattro proposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
  • II)novantanove rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato, dei quali quarantaquattro rappresentanti dei lavoratori dipendenti, diciotto rappresentanti dei lavoratori autonomi, trentasette rappresentanti delle imprese. La rappresentanza dei lavoratori dipendenti e' articolata in modo da garantire quella dei lavoratori dell'agricoltura e della pesca, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei servizi, con particolare riguardo ai settori del trasporto, del credito e delle assicurazioni, nonche' della pubblica amministrazione. Dei quarantaquattro membri di cui essa consiste, cinque rappresentano i dirigenti pubblici e privati e i quadri intermedi. La rappresentanza dei lavoratori autonomi e' cosi' composta:
  • a)cinque rappresentanti dei coltivatori diretti;
  • b)cinque rappresentanti degli artigiani;
  • c)quattro rappresentanti dei liberi professionisti;
  • d)quattro rappresentanti delle cooperative di produzione e di consumo. La rappresentanza delle imprese e' cosi' composta:
  • a)cinque rappresentanti dell'agricoltura e della pesca;
  • b)quattordici rappresentanti dell'industria;
  • c)sette rappresentanti del commercio e del turismo in modo che sia comunque assicurata una adeguata rappresentanza al settore del turismo;
  • d)otto rappresentanti dei servizi in modo che sia comunque assicurata una adeguata rappresentanza ai settori del trasporto, del credito e delle assicurazioni;
  • e)un rappresentante dell'IRI;
  • f)un rappresentante dell'ENI;
  • g)un rappresentante dell'EFIM. Nell'ambito della rappresentanza, di cui al comma 4, con particolare riferimento ai settori dell'industria e del trasporto, e' garantita la presenza delle imprese a partecipazione statale e delle imprese municipalizzate.

Testo in vigore dal 5 gennaio 1987 al 11 gennaio 2001

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urn:nir:stato:legge:1986-12-30;936~art2 · fonte su Normattiva