Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
Art. 24 — Disposizione transitoria
In sede di prima applicazione, le designazioni di cui all'articolo 4 dovranno pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.
Testo vigente dal 5 gennaio 1987
