Art. 23 — Personale del segretariato generale
In attuazione dell'articolo 1 della legge 11 luglio 1980, n. 312, che fissa la dotazione organica complessiva dei ruoli del CNEL - ivi compreso quello della dirigenza - in centoventi unita', il personale del ruolo organico del CNEL, nonche' il personale del ruolo speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1985, n. 32, ed il personale di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, e' inquadrato, in ordine successivo, nei profili professionali determinati ai sensi dei commi che seguono, anche in sovrannumero, sulla base dell'anzianita' di servizio prestato presso il segretariato generale del CNEL. I relativi contingenti di qualifica sono fissati nella tabella allegata alla presente legge. Alle operazioni di inquadramento e' preposta una commissione composta in conformita' all'articolo 14, secondo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93. Alle operazioni medesime partecipa un rappresentante della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica. Le operazioni di inquadramento sono precedute dalla definizione dei profili professionali e delle modalita' di accesso agli stessi in sede di primo inquadramento, nei limiti di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, della legge 8 agosto 1985, n. 455. I profili professionali sono definiti su proposta della commissione di cui al precedente comma 2, con provvedimento del presidente del CNEL, previa deliberazione dell'assemblea, sulla base di quanto disposto dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, e tenuto conto delle attivita' di ricerca e di assistenza agli organi consiliari svolte dal personale del segretariato generale del CNEL. I posti rimasti disponibili, espletate le suddette procedure, verranno messi a concorso con le modalita' previste dalla legge 11 luglio 1980, n. 312. Nell'ambito dell'aumento della dotazione organica complessiva di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, i posti previsti nel quadro B della tabella I, allegato II, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni; sono aumentati rispettivamente di quattro unita' nella qualifica iniziale corrispondente al livello E e di una unita' nella qualifica corrispondente al livello D. I posti complessivamente disponibili nella qualifica di referendario - primo dirigente (livello E) sono conferiti, in sede di prima applicazione della presente legge, per il quaranta per cento secondo la previsione di cui all'articolo 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301; per un ulteriore quaranta per cento ai vice referendari del CNEL in possesso della qualifica alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, previa ammissione degli stessi ai corsi di formazione indetti ai sensi della legge 10 luglio 1984, n. 301. L'ammissione a tali corsi e' disposta secondo le modalita' ed in presenza dei requisiti di cui all'articolo 3, primo comma, della medesima legge 10 luglio 1984, n. 301. Per il restante venti per cento dei posti si fa luogo a concorso pubblico ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge 10 luglio 1984, n. 301. Nell'ambito dell'aumento della dotazione organica complessiva di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, ed in considerazione dei particolari compiti di studio e di ricerca previsti in attuazione della presente legge, nonche' ai fini dell'organizzazione dell'attivita' della commissione dell'informazione, dell'archivio dei contratti e della banca di dati, sono istituiti, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, due posti di referendario generale (consigliere ministeriale - livello C) nel ruolo del segretariato generale del CNEL, nominati con le procedure di cui all'articolo 22, comma 1, della presente legge. La qualifica di segretario generale del CNEL e' equiparata agli effetti giuridici ed economici a quella di dirigente generale di livello A. Al personale comunque in servizio presso il CNEL e' esteso, anche in relazione ai compiti ad esso attribuiti dalla presente legge, con provvedimento del presidente del CNEL, previa delibera dell'assemblea, il trattamento previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 455.
Testo vigente dal 5 gennaio 1987
