Il consorzio del bergamotto, su proposta del consiglio di amministrazione approvata dall'assemblea e ratificata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, puo' imporre ai singoli consorziati un prelevamento sul ricavato dalla vendita del prodotto ammassato, comunque non superiore al 2 per cento, per costituire un fondo di riserva da utilizzarsi ai fini istituzionali.

Testo vigente dal 29 dicembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-11-29;835~art17 · fonte su Normattiva