Il ricavato della vendita dell'essenza, dedotte le spese di gestione dell'ammasso e gli eventuali ammortamenti degli impianti, sara' dal consorzio distribuito ai conferenti, assegnando per ciascuna partita con coefficiente di qualita' uguale ad 1 una somma corrispondente al prezzo medio, diminuita della competente aliquota delle dette spese di gestione, e per le altre partite somme maggiori o minori in proporzione dei rispettivi coefficienti. Per le essenze di cui al precedente articolo 9 sara' assegnata una somma corrispondente al suddetto prezzo medio ridotto del coefficiente di svalutazione di cui allo stesso articolo. Per le partite invendute o trasformate il consorzio provvedera', anno per anno, tramite il consiglio di amministrazione, a determinare una somma da distribuire ai conferenti, che verra' conguagliata nel caso che le eventuali future vendite diano un corrispettivo da consentire ulteriori riparti. Il riparto finale si effettua mediante rendiconto generale approvato dal consiglio di amministrazione del consorzio e ratificato dagli organi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Testo vigente dal 29 dicembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-11-29;835~art16 · fonte su Normattiva