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L'esportazione e il transito dei prodotti e delle tecnologie di valore inferiore a quanto stabilito con apposito decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro degli affari esteri, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e comunque in conformita' a quanto stabilito dalle intese e dalle convenzioni internazionali cui l'Italia partecipa, sono soggetti a procedure semplificate di autorizzazione da stabilire con il medesimo decreto. L'esportazione e il transito di prodotti e tecnologie verso gli Stati Uniti d'America, il Canada, l'Australia, il Giappone, la Svezia, la Norvegia, la Svizzera, la Turchia, la Finlandia e l'Austria, nonche' verso i Paesi membri della Comunita' economica europea, possono essere effettuati previa autorizzazione generale per categorie di prodotti concessa con decreto del Ministro del commercio con l'estero, che ne precisa anche eventuali limitazioni o condizioni, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il Ministro del commercio con l'estero, sentito il comitato consultivo previsto dall'articolo 5, con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, puo' rilasciare autorizzazioni di distribuzione di prodotti e tecnologie all'interno dello stesso gruppo industriale italiano, anche comprensivo di distributori autorizzati, secondo presupposti, modalita' e contenuti indicati nel medesimo decreto, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 1 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

Testo in vigore dal 16 marzo 1992 al 18 aprile 1997

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urn:nir:stato:legge:1992-02-27;222~art2 · fonte su Normattiva