Art. 4 — Controllo e coordinamento dello Stato
(( COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1997, N. 89)). (( COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1997, N. 89)). Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con la relazione prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 9 luglio 1990, n. 185, riferisce anche sull'attivita' svolta dal CISD ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo. La relazione, anche per la parte relativa ai prodotti ad alta tecnologia disciplinati dalla presente legge, e' predisposta secondo i criteri indicati dall'articolo 5, comma 3, della legge 9 luglio 1990, n. 185.
Testo vigente dal 18 aprile 1997
