Art. 9 — Revoca o sospensione delle autorizzazioni
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Le autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 2 e 8 possono essere revocate o sospese dal Ministro del commercio con l'estero per inadempimenti relativi a quanto disposto dalla presente legge. Salvo quanto disposto al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del commercio con l'estero, puo' sospendere o revocare le autorizzazioni di cui agli articoli 2 e 8 qualora ricorrano ragioni di sicurezza nazionale o altri gravi motivi da indicare specificamente. La revoca o la sospensione delle autorizzazioni, disposte ai sensi del comma 2 nel corso dell'esecuzione di un contratto, si devono intendere, ai sensi dell'articolo 14, n. 6), della legge 24 maggio 1977, n. 227, come causa non dipendente da inadempienza contrattuale dell'operatore nazionale, agli effetti dell'escussione di fideiussioni o della mancata o ritardata restituzione di cauzioni, depositi e anticipazioni prestati o costituiti per i motivi indicati dall'articolo 15, primo comma, lettera m), della medesima legge 24 maggio 1977, n. 227.
Testo in vigore dal 16 marzo 1992 al 18 aprile 1997
