E' fatto divieto di assumere, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, personale non docente non di ruolo comunque denominato. L'assunzione di personale effettuata in violazione, del divieto posto dal precedente comma e' nulla di diritto e non produce alcun effetto a carico dell'amministrazione, salva la responsabilita', personale e solidale, per le somme conseguentemente erogate, dei docenti, dei funzionari e degli organi delle singole amministrazioni universitarie che vi abbiano provveduto. Si deroga al divieto di cui al precedente primo comma soltanto per le assunzioni temporanee di personale paramedico presso i policlinici e le cliniche universitarie e di personale operaio presso le universita', gli istituti di istruzione universitaria e gli osservatori astronomici e vesuviano. Tali assunzioni temporanee sono disposte secondo i criteri e nei limiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.

Testo vigente dal 8 novembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-10-25;808~art18 · fonte su Normattiva