Nei concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale non docente delle universita', degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici e vesuviano, il 50 per cento dei posti messi a concorso e' riservato a favore di coloro che, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, purche' con rapporto di lavoro subordinato, abbiano prestato servizio anche non continuativo, per un periodo non inferiore a sei mesi, presso le predette amministrazioni universitarie ed osservatori con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o delle rispettive amministrazioni, ovvero dei consorzi universitari costituiti tra enti pubblici per le esigenze funzionali delle universita' di recente istituzione, o di enti convenzionati con le universita' per il funzionamento di scuole dirette a fini speciali. Nei bandi di concorso a posti di personale tecnico degli istituti scientifici e clinici sara' specificato quali posti messi a concorso siano riservati al personale di cui al comma precedente. I posti riservati eventualmente non utilizzati sono trasferiti in aggiunta ai posti a concorso ordinario.

Testo vigente dal 8 novembre 1977

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-10-25;808~art19 · fonte del testo