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L'ufficio della sezione della circoscrizione contrassegnata col numero piu' basso si costituisce in ufficio centrale, sotto la presidenza di un magistrato designato dal presidente del tribunale. L'ufficio cosi' costituito provvede alle operazioni per il riparto dei seggi e la proclamazione degli eletti. Ai fini del riparto dei seggi l'ufficio divide il totale dei voti validi riportati da tutte le liste per il numero dei consiglieri da eleggere, ottenendo cosi' il quoziente elettorale. Attribuisce ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. I seggi eventualmente restanti verranno successivamente attribuiti alle liste per le quali le divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parita' di resti, alla lista che abbia ottenuto la piu' alta cifra elettorale. Sono considerati resti anche i voti delle liste che non abbiano ottenuto alcun quoziente. Se ad un lista spettano piu' seggi di quanti sono i suoi componenti, restano eletti tutti i candidati della lista e si procede ad un nuovo riparto dei seggi nei riguardi di tutte le altre liste, sulla base di un secondo quoziente, ottenuto dividendo il totale dei voti validi attribuiti alle liste medesime per il numero dei seggi che sono rimasti da assegnare. Si effettua poi la attribuzione dei seggi tra le varie liste, seguendo le norme dei commi precedenti.

Testo in vigore dal 20 maggio 1976 al 13 giugno 1990

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urn:nir:stato:legge:1976-04-08;278~art10 · fonte del testo