Art. 14
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Le deliberazioni dei consigli circoscrizionali sono rimesse agli organi comunali, secondo le modalita' stabilite dal regolamento, e divengono, a tutti gli effetti, atti del comune se, entro termini fissati dal regolamento stesso, non sono rinviate con osservazioni al consiglio di circoscrizione. Sulle deduzioni del consiglio circoscrizionale, il consiglio comunale adotta definitiva deliberazione, soggetta ai normali controlli.
Testo in vigore dal 20 maggio 1976 al 13 giugno 1990
