Art. 15
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Gli elettori del comune hanno il diritto di rivolgere petizioni al consiglio comunale per promuovere il decentramento comunale ai sensi della presente legge. Gli elettori del consiglio circoscrizionale possono rivolgere petizioni e proposte di deliberazioni al consiglio circoscrizionale, per quanto riguarda gli affari di sua competenza. Le petizioni debbono essere sottoscritte da non meno di un decimo degli elettori della circoscrizione, con le modalita' previste nel regolamento di cui all'articolo 4. Il consiglio comunale e il consiglio circoscrizionale devono, entro sessanta giorni, esprimere proprie determinazioni in ordine al contenuto della petizione, secondo le modalita' previste dal regolamento approvato dal consiglio comunale.
Testo in vigore dal 20 maggio 1976 al 13 giugno 1990
