Norme sul decentramento e sulla partecipazione dei cittadini nella amministrazione del comune
Art. 20
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Nei comuni in cui sono istituiti i consigli circoscrizionali non sono applicabili gli articoli 154, 155 e 156 del regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e l'articolo 57 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, nonche' ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.
Testo in vigore dal 20 maggio 1976 al 13 giugno 1990
