Art. 21
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In sede di prima applicazione della presente legge, nei comuni in cui l'elezione dei consigli circoscrizionali avviene a suffragio diretto, le elezioni hanno luogo entro un anno dall'approvazione del regolamento di cui all'articolo 4 della presente legge, sempre che manchi piu' di un anno alla scadenza ordinaria del consiglio comunale. Alla successiva rinnovazione dei consigli circoscrizionali eletti a norma del comma precedente, si procede contemporaneamente all'elezione per la rinnovazione del consiglio comunale in carica al momento dell'elezione dei consigli medesimi. Nei comuni in cui non si fa ricorso al suffragio diretto, il consiglio comunale provvede alla elezione dei consigli di circoscrizione entro novanta giorni dall'approvazione del relativo regolamento, secondo le modalita' previste dal regolamento stesso.
Testo in vigore dal 20 maggio 1976 al 13 giugno 1990
