Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 maggio 1976 al 13 giugno 1990. Leggi il testo vigente →
I consigli circoscrizionali sono eletti a suffragio diretto nei comuni che abbiano conferito ai consigli stessi i poteri consultivi e deliberativi previsti dai successivi articoli 12 e 13 e che abbiano una popolazione non inferiore a 40.000 abitanti. A prescindere dal numero degli abitanti del comune, nelle frazioni i consigli di circoscrizione sono eletti a suffragio diretto, ove il regolamento comunale lo preveda e siano conferiti i poteri di cui al primo comma. I consigli circoscrizionali, ai quali i comuni abbiano conferito soltanto poteri consultivi previsti dal successivo articolo 12, sono eletti dal consiglio comunale secondo le norme e le procedure stabilite con il regolamento previsto dal successivo articolo 4.
Testo in vigore dal 20 maggio 1976 al 13 giugno 1990
