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L'elettore puo' esprimere una preferenza nelle circoscrizioni nelle quali il numero dei consiglieri circoscrizionali da eleggere e' fino a 15; due preferenze nelle altre circoscrizioni. Le schede per la votazione devono avere le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.
Testo in vigore dal 20 maggio 1976 al 13 giugno 1990
