Art. 10 — Coordinamento nell'ambito regionale tra gli interventi di competenza della regione e quelli di competenza dell'università
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Il coordinamento tra gli interventi della regione e gli interventi dell'universita' e' attuato mediante apposita conferenza alla quale partecipano i rappresentanti della regione e del comitato regionale di cui all'articolo 3 della legge 14 agosto 1982, n. 590, garantendo in ogni caso la partecipazione di tutte le universita' aventi sede nella regione. Nelle regioni in cui sia presente una sola universita', questa e' rappresentata dal rettore o da un suo delegato. I risultati della conferenza di cui al comma 1 sono comunicati periodicamente alla Consulta nazionale di cui all'articolo 6.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1991 al 15 giugno 2012
