Norme sul diritto agli studi universitari
Art. 11 — Regioni a statuto speciale
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Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano nelle materie di cui alla presente legge le competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1991 al 15 giugno 2012
