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Le universita' esercitano le funzioni gia' assegnate dalla legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di diritto agli studi universitari. Le universita' inoltre:

  • a)concedono l'esonero totale o parziale dal pagamento dei contributi, previsti dai rispettivi ordinamenti, sulla base dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a);
  • b)agevolano la frequenza ai corsi, nonche' lo studio individuale, anche mediante l'apertura in ore serali di biblioteche e laboratori;
  • c)promuovono corsi per studenti lavoratori e corsi di insegnamento a distanza, disciplinandone la durata e le particolari modalita' di svolgimento ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
  • d)promuovono attivita' culturali, sportive e ricreative, mediante l'istituzione di servizi e strutture collettive, anche in collaborazione con le Regioni e avvalendosi altresi' delle associazioni e cooperative studentesche;
  • e)curano l'informazione circa le possibilita' offerte per lo stu- dio e la formazione presso altre universita' o enti, con particolare attenzione ai programmi comunitari e pubblicizzano gli interventi di loro competenza in materia di diritto agli studi universitari;
  • f)promuovono interscambi di studenti, che possono avere validita' ai fini dei corsi di studio, con universita' e con altre istituzioni assimilate italiane ed estere, salvo le vigenti disposizioni in materia di riconoscimento di corsi e titoli.
  • g)sostengono le attivita' formative autogestite dagli studenti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 19 novembre 1990, n. 341. Le universita' provvedono alle attivita' di cui al presente articolo senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Testo in vigore dal 12 dicembre 1991 al 15 giugno 2012

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1991-12-02;390~art12 · fonte su Normattiva