Norme sul diritto agli studi universitari
Art. 15 — Concorso delle università agli altri interventi
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 dicembre 1991 al 15 giugno 2012. Leggi il testo vigente →
Le universita' possono concorrere agli interventi previsti dai Capi II e III della presente legge con oneri esclusivamente a carico del proprio bilancio.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1991 al 15 giugno 2012
