Norme sul diritto agli studi universitari

Art. 16 — Prestiti d'onore

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((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2003, N. 350)). 4 ((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2003, N. 350)). 4 ((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2003, N. 350)). 4 Ad integrazione delle disponibilita' finanziarie destinate dalle regioni agli interventi di cui al presente articolo, e' istituito, per gli anni 1991 e 1992, presso il Ministero, un "Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore". Il Fondo e' ripartito per i medesimi anni fra le regioni che abbiano attivato le procedure per la concessione dei prestiti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. L'importo assegnato a ciascuna regione non puo' essere superiore allo stanziamento destinato dalla stessa per le finalita' di cui al presente articolo.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Successivamente la Corte Costituzionale

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Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 21 ottobre 2004, n. 350 (in G.U. 1a s.s. 27/10/2004, n. 42) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 103 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (che ha abrogato i commi 1, 2 e 3 al presente articolo) "nella parte in cui non prevede che l'abrogazione delle norme ivi indicate decorra dalla data di entrata in vigore della disciplina attuativa del prestito fiduciario".

Testo in vigore dal 1 gennaio 2004 al 15 giugno 2012

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1991-12-02;390~art16 · fonte su Normattiva