Norme sul diritto agli studi universitari
Art. 17 — Fondo di incentivazione
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Il piano triennale di sviluppo dell'universita' di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 245, al fine di assicurare anche il riequilibrio dell'offerta formativa ed una piu' proficua utilizzazione dei servizi di insegnamento, formula le indicazioni:
- a)per l'incentivazione delle iscrizioni ai corsi di studio presso le sedi ove esistano capacita' ricettive non pienamente utilizzate e per la razionale distribuzione degli studenti tra le sedi presenti nello stesso ambito territoriale nonche' per lo sviluppo delle universita' istituite successivamente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni;
- b)per la promozione delle iscrizioni a corsi di studio inerenti ad aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario. Ai fini di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero e' istituito, limitatamente agli anni 1991 e 1992, un apposito capitolo di bilancio, denominato "Fondo per l'erogazione di borse di studio finalizzate all'incentivazione ed alla razionalizzazione della frequenza universitaria". Il Fondo di cui al comma 2 e' ripartito, per ciascuno degli anni 1991 e 1992, e comunque per il 1992 entro il 31 marzo, tra le universita' e per i singoli corsi di studio, tenuto conto delle indicazioni di cui al comma 1, con decreto del Ministro, sentiti il CUN e la Conferenza permanente dei rettori. Il decreto indica altresi' il numero e l'importo delle borse, nonche' le modalita' per il conferimento, che deve comunque avvenire per concorso. Le universita' provvedono ad emanare i bandi di concorso che devono essere pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale almeno due mesi prima dell'inizio di ciascun anno accademico e comunque in data non anteriore al 1° agosto. Gli studenti che abbiano presentato domanda di ammissione al concorso ed abbiano sostenuto le eventuali prove con esito negativo, possono presentare domanda di iscrizione presso la stessa o altra universita' anche oltre i termini previsti dalla normativa vigente, in ogni caso non oltre il 31 dicembre. Le universita' sono tenute ad espletare le procedure di concorso in tempo utile a consentire l'iscrizione ai corsi di studio prescelti entro il predetto termine.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1991 al 15 giugno 2012
