Art. 18 — Alloggi
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 dicembre 2000 al 15 giugno 2012. Leggi il testo vigente →
Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457, le regioni predispongono interventi pluriennali per l'edilizia residenziale universitaria finalizzati alla costruzione, all'ampliamento, alla ristrutturazione, all'ammodernamento e alla manutenzione delle strutture destinate ad alloggi per studenti universitari e alla concessione di contributi alle province ed ai comuni ove esistano sedi universitarie, per la ristrutturazione di immobili di loro proprieta' da adibire alla medesima destinazione. Per i fini di cui al comma 1, le regioni possono utilizzare quote delle risorse disponibili per la realizzazione di programmi pluriennali per l'edilizia residenziale pubblica. Le regioni disciplinano le modalita' per l'utilizzazione di alloggi da parte degli studenti non residenti anche mediante l'erogazione dei contributi monetari di cui all'articolo 7, comma 3, lettera a), ovvero mediante la stipula di apposite convenzioni con cooperative, enti e soggetti individuali. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 14 NOVEMBRE 2000, N. 338)).
Testo in vigore dal 8 dicembre 2000 al 15 giugno 2012
