Norme sul diritto agli studi universitari
Art. 2 — Destinatari
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 dicembre 1991 al 15 giugno 2012. Leggi il testo vigente →
Ai fini della presente legge, per "studenti" si intendono gli iscritti ai corsi di studio delle universita', degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli aventi valore legale. Le istituzioni di cui al comma 1 nei successivi articoli sono comprese nella dizione "universita'".
Testo in vigore dal 12 dicembre 1991 al 15 giugno 2012
