Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 dicembre 1991 al 15 giugno 2012. Leggi il testo vigente →

Ai fini della presente legge, per "studenti" si intendono gli iscritti ai corsi di studio delle universita', degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli aventi valore legale. Le istituzioni di cui al comma 1 nei successivi articoli sono comprese nella dizione "universita'".

Testo in vigore dal 12 dicembre 1991 al 15 giugno 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1991-12-02;390~art2 · fonte su Normattiva