Art. 22 — Accertamenti
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 dicembre 1991 al 15 giugno 2012. Leggi il testo vigente →
Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti per l'attuazione del diritto agli studi universitari, gli studenti interessati, ove necessario, sono tenuti a produrre all'ente erogatore un'autocertificazione, ai sensi dell'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114, attestante le condizioni economiche proprie e dei componenti il nucleo familiare di appartenenza, sottoscritta anche dai titolari dei redditi in essa indicati. Per i relativi controlli fiscali si applicano le vigenti disposizioni statali. In relazione a quanto disposto dal comma 1, gli enti preposti al diritto agli studi universitari possono richiedere alle intendenze di finanza l'effettuazione di controlli e verifiche fiscali. Gli organismi che provvedono all'erogazione delle provvidenze economiche di cui alla presente legge inviano gli elenchi dei beneficiari delle stesse all'Amministrazione finanziaria. I titolari del nucleo familiare di appartenenza degli studenti che beneficiano di interventi che richiedono un accertamento delle condizioni economiche sono inseriti nelle categorie che vengono assoggettate, ai sensi della vigente normativa, ai massimi controlli.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1991 al 15 giugno 2012
