Norme sul diritto agli studi universitari

Art. 25 — Norma finale. Organismi regionali di gestione

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Le regioni conformano la propria legislazione alle norme della presente legge entro due anni dalla data della sua entrata in vigore. In particolare, costituiscono per ogni universita' un apposito organismo di gestione, dotato di autonomia amministrativa e gestionale, il cui consiglio di amministrazione e' composto da un ugual numero di rappresentanti della regione e dell'universita'. Nelle citta' sedi di piu' universita', o dove sia comunque opportuno per una maggiore razionalita' ed efficienza della gestione, la legislazione regionale puo' prevedere e disciplinare l'aggregazione volontaria delle universita' al fine della costituzione di unico organismo di gestione. La regione non puo' designare personale universitario quale proprio rappresentante. Meta' dei rappresentanti dell'universita' sono designati dagli studenti. Il presidente e' nominato dalla regione d'intesa con l'universita'. Le regioni possono altresi' affidare mediante convenzione la gestione degli interventi in materia di diritto agli studi universitari alle universita', le quali a tal fine provvedono con apposite norme dei rispettivi statuti. Gli organismi di gestione possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni che rispettino i criteri pubblici di attribuzione, di servizi resi da enti, da soggetti individuali o da associazioni e cooperative studentesche costituite ed operanti nelle universita'. Restano ferme le vigenti disposizioni concernenti i collegi universitari legalmente riconosciuti e posti sotto la vigilanza del Ministero.

Testo in vigore dal 12 dicembre 1991 al 15 giugno 2012

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urn:nir:stato:legge:1991-12-02;390~art25 · fonte su Normattiva