Norme sul diritto agli studi universitari

Art. 27 — Copertura finanziaria

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Per il finanziamento dei Fondi di cui agli articoli 16, comma 4, e 17, comma 2, e' autorizzata negli anni 1991 e 1992, rispettivamente, la spesa di lire 50 miliardi e di lire 25 miliardi. Al relativo onere per i medesimi anni 1991 e 1992 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Diritto allo stu- dio". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 12 dicembre 1991 al 15 giugno 2012

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urn:nir:stato:legge:1991-12-02;390~art27 · fonte su Normattiva