Norme sul diritto agli studi universitari

Art. 3 — Interventi dello Stato, delle regioni e delle università

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Allo Stato spettano l'indirizzo, il coordinamento e la programmazione degli interventi in materia di diritto agli studi universitari. Le regioni attivano gli interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per la concreta realizzazione del diritto agli studi universitari. Le universita' organizzano i propri servizi, compresi quelli di orientamento e di tutorato, in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio universitario. Le regioni, le universita', nonche' gli enti ed istituzioni aventi comunque competenza nelle materie connesse all'attuazione del diritto agli studi universitari collaborano tra loro per il raggiungimento delle finalita' della presente legge. A tale scopo stipulano accordi e convenzioni per la realizzazione di specifiche attivita'.

Testo in vigore dal 12 dicembre 1991 al 15 giugno 2012

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1991-12-02;390~art3 · fonte su Normattiva