Norme sul diritto agli studi universitari

Art. 5 — Rapporto al Parlamento

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Il Ministro presenta al Parlamento, ogni tre anni, unitamente al rapporto sullo stato dell'istruzione universitaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 9 maggio 1989, n. 168, un rapporto sull'attuazione del diritto agli studi universitari, tenuto conto dei dati trasmessi dalle regioni e dalle universita' per quanto di rispettiva competenza e sentita la Consulta nazionale di cui all'articolo 6. In prima applicazione della presente legge, il rapporto sull'attuazione del diritto agli studi universitari e' presentato tre mesi prima della fine dell'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, anche disgiuntamente dalla presentazione del rapporto sullo stato dell'istruzione universitaria.

Testo in vigore dal 12 dicembre 1991 al 15 giugno 2012

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urn:nir:stato:legge:1991-12-02;390~art5 · fonte su Normattiva