Norme sul diritto agli studi universitari

Art. 6 — Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari

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E' istituita presso il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato "Ministero", la Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari. La Consulta:

  • a)formula pareri e proposte al Ministro in materia di diritto agli studi universitari;
  • b)indica i criteri per la formulazione del rapporto di cui all'articolo 5, anche promuovendo, a tal fine, indagini e ricerche sulla condizione studentesca e sui servizi di orientamento e di tutorato, ed esprime il parere sul rapporto stesso;
  • c)esprime il parere di cui all'articolo 4, comma 1. La Consulta e' presieduta dal Ministro ed e' composta da cinque rappresentanti delle universita', da cinque rappresentanti delle regioni nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, e da cinque rappresentanti degli studenti. Le modalita' per l'elezione dei rappresentanti delle universita' e degli studenti e per il funzionamento della Consulta sono disciplinate con regolamento adottato con decreto del Ministro. Agli oneri per il funzionamento della Consulta si provvede a carico del capitolo 1125 dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1991 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Testo in vigore dal 12 dicembre 1991 al 15 giugno 2012

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1991-12-02;390~art6 · fonte su Normattiva