Norme sul diritto agli studi universitari

Art. 7 — Principi generali

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Le regioni a statuto ordinario esercitano la potesta' legislativa nelle materie di cui all'articolo 3, comma 2, conformandosi ai seguenti principi:

  • a)l'accesso ai servizi e alle provvidenze economiche e' garantito a tutti gli studenti iscritti nelle universita' che hanno sede nella regione, secondo criteri di parita' di trattamento, indipendentemente dalle aree geografiche di provenienza e dai corsi di diploma e di laurea cui gli studenti stessi afferiscono;
  • b)la fruizione dei servizi comporta per gli studenti una partecipazione al costo del servizio stesso. Gli enti per il diritto agli studi universitari possono disporre la gratuita' o particolari agevolazioni nell'uso di alcuni servizi, purche' cio' avvenga esclusivamente a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi;
  • c)l'accesso ai servizi e alle provvidenze, che non siano fruibili dalla generalita' degli studenti, e' regolato con procedure selettive in applicazione dei criteri di cui all'articolo 4 e tenuto conto della specificita' degli interventi;
  • d)le borse di studio, assegnate ai sensi dell'articolo 8, non possono comunque essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo attribuite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei borsisti;
  • e)possono essere previste disposizioni particolari per l'accesso degli studenti portatori di handicap ai benefici ed ai servizi regolati dalle leggi in materia nonche' la possibilita', in relazione a condizioni di particolare disagio socio-economico o fisico, di maggiorazione dei benefici. Gli studenti gia' in possesso di un diploma di laurea non possono accedere per un ulteriore corso di laurea alle provvidenze destinate ai capaci e meritevoli privi di mezzi. Le regioni a statuto ordinario realizzano, nei limiti degli stanziamenti dei rispettivi bilanci, interventi specifici, quali:
  • a)erogazione di servizi collettivi, tra cui mense, alloggi, trasporti, o di corrispettivi monetari;
  • b)assegnazione di borse di studio ai sensi dell'articolo 8;
  • c)orientamento al lavoro;
  • d)assistenza sanitaria. Gli interventi di cui al presente articolo devono essere funzionali alle esigenze derivanti dallo svolgimento delle attivita' didattiche e formative che restano autonomamente regolate dalle universita' ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione.

Testo in vigore dal 12 dicembre 1991 al 15 giugno 2012

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 69/2007

    Parametro
    9 marzo 2007

    dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2007. F.to: Franco BILE, Presidente e Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 9 marzo 2007. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

    Art. 2 Statuto speciale per la Valle d'Aosta · Art. 7 Norme sul diritto agli studi universitari

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Pronunce che lo citano (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1991-12-02;390~art7 · fonte su Normattiva