Norme sul diritto agli studi universitari

Art. 9 — Coordinamento interregionale

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 dicembre 1991 al 15 giugno 2012. Leggi il testo vigente →

Le regioni promuovono incontri periodici per uniformare gli interventi. Agli incontri partecipa un rappresentante designato da ciascun comitato regionale di cui all'articolo 3 della legge 14 agosto 1982, n.590, e, per le regioni in cui sia presente una sola universita', il rettore o un suo delegato.

Testo in vigore dal 12 dicembre 1991 al 15 giugno 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1991-12-02;390~art9 · fonte su Normattiva