Norme sul diritto agli studi universitari
Art. 9 — Coordinamento interregionale
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Le regioni promuovono incontri periodici per uniformare gli interventi. Agli incontri partecipa un rappresentante designato da ciascun comitato regionale di cui all'articolo 3 della legge 14 agosto 1982, n.590, e, per le regioni in cui sia presente una sola universita', il rettore o un suo delegato.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1991 al 15 giugno 2012
