Norme sul personale tecnico ed amministrativo delle Universita'

Art. 1 — Programmazione, organizzazione del lavoro, standards di produttività e di efficienza, aggiornamento del personale

Nel quadro dei piani di sviluppo previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dall'articolo 1 della legge 14 agosto 1982, n. 590, e nel rispetto dei principi contenuti nella legge 29 marzo 1983, n. 93, presso le singole Universita' ed i singoli istituti di istruzione universitaria si provvede alla programmazione ed organizzazione del lavoro secondo i criteri di produttivita' ed efficienza, anche mediante la qualificazione ed il perfezionamento professionale del personale. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, saranno dettate norme per disciplinare l'utilizzazione annuale di ore di permesso retribuite per l'aggiornamento professionale, mediante i corsi di cui all'articolo 92 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e per il conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado o di altro titolo di istruzione secondaria superiore.

Testo vigente dal 12 febbraio 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-01-29;23~art1 · fonte su Normattiva