Norme sul personale tecnico ed amministrativo delle Universita'

Art. 2 — Articolazione sperimentale dell'orario di lavoro

In via sperimentale, per i servizi aperti al pubblico ed agli studenti, per quelli di elaborazione automatizzata dei dati, nei quali la lavorazione a ciclo continuo sia imposta da una razionale ed ottimale utilizzazione degli impianti, e per gli altri servizi connessi a specifiche esigenze funzionali della didattica e della ricerca, il consiglio di amministrazione delle Universita' e degli istituti di istruzione universitaria, acquisito il parere degli organi accademici interessati e previo accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, puo' istituire turni di servizio, anche festivi, che consentano di distribuire il lavoro nelle ore antimeridiane, pomeridiane e notturne, nel rispetto delle connesse indennita' stabilite con le procedure previste dalla legge 29 marzo 1983, n. 93.

Testo vigente dal 12 febbraio 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-01-29;23~art2 · fonte su Normattiva