Norme sul personale tecnico ed amministrativo delle Universita'

Art. 17 — Revisione dei contingenti dei profili professionali

Ferma restando la dotazione organica complessiva di ciascuna qualifica funzionale, i contingenti dei profili professionali, nell'ambito delle singole qualifiche, possono essere modificati con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali del comparto maggiormente rappresentative sul piano nazionale, su motivata richiesta del consiglio di amministrazione delle Universita' e degli istituti di istruzione universitaria in relazione ai fabbisogni funzionali delle amministrazioni universitarie.

Testo vigente dal 12 febbraio 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-01-29;23~art17 · fonte su Normattiva