Art. 25 — Assunzioni obbligatorie
Le riserve di posti per le categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, si applicano nei limiti del 40% della dotazione organica della seconda qualifica funzionale e del 15% delle dotazioni organiche della terza e della quarta qualifica funzionale, determinate dalla tabella B allegata alla presente legge. Le stesse disposizioni si applicano per le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali del personale degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano. Le assunzioni vengono disposte con decreto del Ministro della pubblica istruzione e con le modalita' di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482. Sono abrogate le norme di cui all'articolo 8 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, e all'articolo 1, ultimo comma, della legge 27 febbraio 1980, n. 38.
Testo vigente dal 12 febbraio 1986
