Art. 24 — Disposizioni varie
Le ostetriche appartenenti ai ruoli dell'amministrazione universitaria, in servizio presso i policlinici e le cliniche universitarie alla data del 10 gennaio 1977, conseguono la qualifica di ostetrica capo a seguito del riconoscimento dei servizi e ricostruzione di carriera effettuati ai sensi e per gli effetti delle norme di cui all'articolo 16 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, ed all'articolo 1, primo comma, della legge 27 febbraio 1980, n. 38, a prescindere dal concorso per esami previsto dall'articolo 79, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. I dirigenti con funzioni di direttore amministrativo possono usufruire in caso di provenienza da altre sedi ed Universita' dell'alloggio di servizio dietro corrispettivo secondo la legislazione vigente. L'assegnazione dell'alloggio di servizio e' deliberata dal consiglio di amministrazione dell'Universita' o dell'istituto di istruzione universitaria, su proposta del rettore o del direttore, per comprovate necessita'. I quattro membri della commissione di cui all'articolo 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, designati dalle organizzazioni sindacali, vengono rinnovati in concomitanza con i rinnovi dei consigli di amministrazione di ciascuna Universita' ed istituto di istruzione universitaria. Il disposto di cui all'articolo 75 della legge 20 maggio 1982, n. 270, si applica, con la stessa decorrenza, anche nei confronti del personale che ha prestato servizi, comunque denominati, per l'espletamento di mansioni relative ad altri ruoli dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica, previsti nel decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283.
Testo vigente dal 12 febbraio 1986
