Art. 12 — Disposizioni sul piano 1991-1993 e sul primo rapporto sullo stato della istruzione universitaria
Ai fini della adozione del piano triennale di sviluppo dell'universita' 1991-1993, il piano e' trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il primo rapporto sullo stato dell'istruzione universitaria previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 9 maggio 1989, n. 168, e' presentato al Parlamento entro il 31 dicembre 1992.
Testo vigente dal 21 agosto 1990
