Art. 13 — Attuazione del riordinamento della facoltà di ingegneria
In prima applicazione della presente legge, il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 186 del 10 agosto 1989, recante modificazione all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea della facolta' di ingegneria (tabella XXIX), puo' essere attuato, ai sensi dell'articolo 3 dello stesso decreto, anche in deroga alle previsioni specifiche del piano quadriennale di sviluppo 1986-1990, ivi compreso il completamento dei bienni gia' attuati, senza incidere sulle risorse destinate all'attuazione del piano. Con decreto del Presidente della Repubblica, l'ordinamento didattico dei corsi di laurea della facolta' di ingegneria di cui al decreto del Presidente della Repubblica citato al comma 1 sara' modificato in relazione alle norme sulla programmazione universitaria contenute nella presente legge.
Testo vigente dal 21 agosto 1990
