Art. 4 — Attivazione delle strutture previste dal piano
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Ai fini dell'attivazione delle strutture e dei corsi previsti dal piano, ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 7, le universita' presentano al Ministro proposte corredate da una relazione tecnica, nella quale sono indicate le risorse finanziarie, di personale e di attrezzature disponibili per assicurarne il funzionamento. Il Ministro accerta la disponibilita' delle risorse e, acquisito il parere del CUN, con proprio decreto, definisce le assegnazioni integrative eventualmente necessarie ed autorizza l'attivazione, che decorre dall'anno accademico successivo a quello nel quale sono presentate le proposte di attivazione. Nel caso di istituzione di nuove strutture ai sensi dell'articolo 2, comma 2, il decreto e' adottato di concerto con il Ministro del tesoro.
Testo in vigore dal 21 agosto 1990 al 4 marzo 1998
