Art. 8 — Istituzione del Politecnico di Bari
E' istituito il Politecnico di Bari. Esso e' compreso fra le universita' statali previste dall'articolo 1, secondo comma, n. 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni. Le facolta' di ingegneria e di architettura dell'Universita' di Bari sono trasferite, con le relative dotazioni organiche, scientifiche, didattiche e strumentali, al Politecnico di Bari a decorrere dall'anno accademico 1991-1992. Il Politecnico subentra in tutti i rapporti giuridici facenti capo all'Universita' di Bari relativi al funzionamento delle due facolta' in atto alla data di inizio dell'anno accademico 1991-1992. Il decano del corpo accademico della facolta' di ingegneria cura gli atti preliminari all'avvio del Politecnico e attiva le procedure per la elezione degli organi di governo.
Testo vigente dal 21 agosto 1990
