Art. 9 — Statizzazione dell'Istituto universitario di magistero di Catania
E' istituita presso l'Universita' di Catania la facolta' di magistero. L'Istituto universitario di magistero pareggiato di Catania, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 1951, n. 1160, e' soppresso a decorrere dall'anno accademico 1990-1991. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro, sono dettate le norme per disciplinare:
- a)il passaggio dei docenti, dei ricercatori e degli assistenti del ruolo ad esaurimento e l'inquadramento in ruolo nell'Universita' di Catania del personale tecnico e amministrativo di ruolo in servizio presso l'Istituto alla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 7, comma 1, della presente legge, nonche' il passaggio, a domanda, dei docenti di ruolo presso altre facolta' dell'Universita' di Catania che, alla stessa data, abbiano svolto attivita' didattica nel predetto Istituto in qualita' di incaricati o supplenti ai sensi degli articoli 113 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni e integrazioni;
- b)le modalita' per il passaggio in proprieta' o comunque in uso dei beni mobili ed immobili, delle strutture e delle attrezzature dello stesso Istituto;
- c)la successione dell'Universita' nei rapporti giuridici facenti capo ad esso.
Testo vigente dal 21 agosto 1990
