Art. 8 — Prevalenza della legge sulle disposizioni contrattuali
Le disposizioni della presente legge prevalgono sulle disposizioni di natura contrattuale regolanti la materia. I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dopo la data di entrata in vigore della presente legge non possono, in alcun caso, derogare alle disposizioni della presente legge.
Testo vigente dal 5 aprile 2001
