Art. 7 — Responsabilità per danno erariale
Articolo abrogato dal d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174.
Abrogato dal 7 ottobre 2016
Articolo abrogato dal d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174.
Abrogato dal 7 ottobre 2016
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
È inammissibile l’intervento spiegato dal Procuratore generale della Corte dei conti, nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale avente ad oggetto l’art. 7, comma 1, della legge n. 97 del 2001 e, in via consequenziale, l’art. 51, comma 7, primo periodo, dell’Allegato 1 al d. lgs. n. 174 del 2016. Anche per questo soggetto – come già affermato per il PM, nonostante a quest’ultimo debba riconoscersi la qualità di parte nel processo a quo –, si deve ritenere, anche a seguito delle recenti modifiche delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, inammissibile la costituzione nel giudizio incidentale. Né sussiste, nel caso di specie, il nesso tra lo specifico rapporto dedotto nel giudizio a quo e l’attività istituzionale svolta dal Procuratore generale della Corte dei conti che sia idoneo, secondo quanto stabilito dall’art. 4, comma 3, delle Norme integrative, a legittimarne l’intervento in giudizio. (Precedente: S. 361/1998 – mass. 24226).
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 54 cost. · Art. 97 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 2001
urn:nir:stato:legge:2001-03-27;97~art7 · fonte su Normattiva