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Il corso allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri ha la durata di due anni con programmi stabiliti dal comando generale dell'Arma. Sono ammessi al secondo anno di corso gli allievi sottufficiali che superino gli esami del primo anno. Conseguono l'idoneita' per la nomina a vicebrigadiere gli allievi sottufficiali che superino gli esami finali al termine del secondo anno di corso. Gli allievi che non superano gli esami alla fine del primo o del secondo anno di corso possono ripetere nell'intero biennio un solo anno di corso. I provenienti dai civili, qualora non intendano ripetere il corso, ma desiderino continuare a prestare servizio nell'Arma dei carabinieri sino al compimento della ferma triennale contratta, sono avviati presso le stazioni; qualora, invece, non desiderino continuare a prestare servizio nell'Arma dei carabinieri, nel caso non abbiano ancora assolto ai loro obblighi di leva, sono prosciolti dalla ferma triennale e trasferiti in altra Arma dell'Esercito sino al compimento della ferma di leva. Agli effetti della nomina a vicebrigadiere, gli allievi che abbiano superato gli esami finali seguono in graduatoria l'ordine determinato dal punto di classificazione finale riportato da ciascuno di essi, in conformita' delle disposizioni contenute nel regolamento interno della scuola sottufficiali dell'Arma dei carabinieri.

Testo in vigore dal 16 aprile 1968 al 3 settembre 1980

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-28;397~art11 · fonte del testo