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La commissione giudicatrice dell'esame di cui all'articolo 13 e' composta: da un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri, presidente; dal comandante del gruppo squadroni carabinieri guardie del Presidente della Repubblica, membro; da un ufficiale del gruppo squadroni carabinieri guardie del Presidente della Repubblica, membro e segretario. A ciascuno dei componenti della commissione competono i compensi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modifiche.

Testo in vigore dal 16 aprile 1968 al 11 giugno 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1968-03-28;397~art14 · fonte del testo