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Il concorrente che ne abbia fatto richiesta in sede di domanda di ammissione al concorso e sempreche' abbia riportato la idoneita' nelle prove di cui all'articolo 4 e' sottoposto all'esame della lingua estera prescelta, consistente in una prova scritta e in una prova orale secondo i programmi stabiliti nel bando di concorso. La commissione esaminatrice delle prove di lingua estera e' quella di cui all'articolo 5, sostituito all'insegnante di lingua italiana un insegnante della lingua estera oggetto dell'esame, in possesso del prescritto titolo accademico, o, in mancanza, un ufficiale in servizio permanente effettivo qualificato interprete della lingua stessa. La commissione assegna sia per la prova scritta che per quella orale un punto di merito espresso in ventesimi. Il concorrente che nella media aritmetica dei due punti ha riportato un punto compreso tra i 10 e i 20 ventesimi consegue nel punteggio della graduatoria finale di merito le maggiorazioni di cui alla lettera c) dell'articolo 9.
Testo in vigore dal 16 aprile 1968 al 11 giugno 1995
